Diritto di famiglia

Dalla COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 29:
«La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

DIRITTO VIGENTE
In Italia l'ordinamento giuridico attuale, profondamente innovato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, considera la famiglia come un vincolo fra due o più persone, indipendentemente o meno dalla loro convivenza.

La famiglia dà luogo a uno status familiae produttivo di diritti e di doveri (p. es., successione legittima, filiazione, obblighi di assistenza alimentare). Questo status non deriva solo dal vincolo matrimoniale, ma anche da quello di parentela e di affinità.

La riforma del diritto di famiglia, in applicazione dei principi sanciti negli articoli 29 e 30 della Costituzione, ha stabilito che l'indirizzo della vita familiare è concordato collegialmente dai coniugi e la moglie gode degli stessi diritti anche successori del marito; che il regime patrimoniale normale, in mancanza di una contraria volontà, è la comunione dei beni e che i figli naturali (pur se adulterini) hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei figli legittimi anche in materia successoria.

La famiglia è però anche un'istituzione sociale e in questo senso è definita dalla Costituzione come "società naturale fondata sul matrimonio"; essa è quindi un gruppo sociale che lo Stato riconosce come comunità avente una sua sfera di indipendenza e con suoi organi muniti di poteri-doveri. Queste funzioni però trascendono l'interesse individuale e investono tutto il gruppo familiare, per cui le norme riguardanti la famiglia hanno carattere pubblicistico e in quanto poste a tutela di un interesse sociale di ordine pubblico hanno il valore di diritti assoluti e indisponibili.

Nelle controversie familiari è infatti obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero.