Ricorsi sanzioni amministrative

L’ Avvocato Pontone offre consulenza legale verso tutti i tipi di ricorso a sanzioni amministrative, ed in particolar modo verso le sanzioni per violazione del codice della strada.

Contattateci senza impegni per una consulenza o per sottoporci il Vostro caso.

COSA DICE LA LEGGE:

Ricorso al Giudice di Pace per sanzione amministrativa:
La sanzione amministrativa per violazione del codice della strada è opponibile alternativamente mediante ricorso al Prefetto ovvero con ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 204 bis D.Lgs. n. 285/92.
Il ricorso al Giudice di Pace risulta, pertanto, una via alternativa, in questa prima fase, a quella del ricorso amministrativo. Deve, però, sottolinearsi che il ricorso amministrativo non esclude definitivamente il ricorso al Giudice di Pace in quanto, in caso di ricorso al Prefetto e di conferma, da parte del Prefetto, della sanzione opposta con ordinanza ingiunzione, sarà sempre ammesso il ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione ex art. 205 del D.Lgs. n. 285/92. E', dunque, possibile scegliere di proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa oppure proporre preliminarmente il ricorso amministrativo e, successivamente, proporre ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa a conferma della sanzione opposta.
In quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Giudice di Pace è quello di trenta giorni dal momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. E', infine, possibile proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la cartella esattoriale successivamente notificata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa, in riferimento ad una precedente sanzione amministrativa. In quest'ultimo caso, non sono ammesse censure di merito sul fatto oggetto della sanzione ma esclusivamente censure relative alle modalità di formazione della cartella esattoriale (ad esempio la mancata emissione o la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione o anche la mancata notificazione del verbale) o vicende estintive del credito successive (ad es. pagamento o prescrizione del credito dell'Amministrazione per il decorso del termine quinquennale dalla data della contestazione o della notificazione).

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: il procedimento
Entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale della violazione è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace a condizione che non si sia provveduto al pagamento della sanzione stessa nella misura ridotta e che non sia stato presentato ricorso al Prefetto (cfr. art. 204 C.d.S.). Il Giudice di Pace competente per territorio è quello del luogo ove è stata commessa l'infrazione. Occorrono tre copie del ricorso ed allegare l'originale del verbale impugnato (o dell'ordinanza o della cartella esattoriale). Se il ricorso al Giudice di Pace è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto personalmente ovvero tramite procuratore. Alla prima udienza c'è l'obbligo, per l'opponente e/o per il suo procuratore, di comparire pena, in difetto, la convalida della sanzione opposta. Il Giudice di Pace procederà successivamente all'istruttoria ed inviterà le parti alla precisazione della conclusioni dando successivamente (alla fine dell'udienza) lettura del dispositivo.
Il medesimo procedimento caratterizza anche i ricorsi al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione ed avverso le cartelle esattoriali, salvo che, in questi ultimi casi, il termine per proporre il ricorso è quello di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: i termini dell'Amministrazione
Tra i più comuni motivi di ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa, c'è il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei termini previsti per l'adozione e/o per la notificazione degli atti. Il verbale della violazione deve essere notificato, ove non si sia provveduto alla contestazione immediata, entro il termine di 150 giorni dal giorno della commessa infrazione (la decorrenza del termine di 150 giorni può essere differita nel caso in cui i dati dell'intestatario del veicolo o della targa non risultino, al momento della commessa infrazione, dai pubblici registri - in tal caso l'inizio della decorrenza è fissata in coincidenza con l'aggiornamento dei pubblici registri).
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro il termine di 180 giorni (in caso di ricorso proposto all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore) o di 210 giorni (in caso di ricorso proposto direttamente al Prefetto) dalla data in cui è stato eventualmente promosso il ricorso al Prefetto. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione deve avvenire entro il termine di 150 giorni dalla data di emissione dell'Ordinanza.
Tra i termini è utile rammentare che, se tra la notificazione di un atto e del successivo (ad es. tra la notificazione del verbale e quella della successiva cartella esattoriale) da parte dell'Amministrazione, intercorre un termine superiore ai 5 anni, la sanzione è da ritenersi prescritta.